Art. 4 · Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello
Capo I

Art. 4

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Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello

In vigore dal 31 ott 2019
1. All', comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-4