Art. 38 · Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello
Capo I

Art. 38

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Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all', commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall'.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-38