Art. 25 · Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - audizioni personali
Capo I

Art. 25

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Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - audizioni personali

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole «Audizioni personali» sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»; b) al comma 1, le parole «può disporre con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «può disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e» e le parole «alla individuazione delle personali responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «alla emersione delle personali responsabilità».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-25