Art. 13 · Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio
Capo I

Art. 13

13 / 99

Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-13