Art. 1 · Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Art. 1

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Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 10 nov 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; Viste la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, l'articolo 15; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), in base al quale, al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato e che nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 3 luglio 2019; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 luglio 2019; Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, alla lettera l), dopo le parole «direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla lettera m), le parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse; b) all', comma 2, lettera a), le parole «gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,»; dopo le parole «comunque denominati» sono inserite le seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le parole «pertinente normativa di settore» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti dei predetti soggetti»; c) all', comma 2, lettera r), le parole «ai sensi dell'articolo 82 CAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell', comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»; d) all', comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;»; e) all', comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle seguenti: «in un istituto giuridico affine»; f) all', comma 2, lettera ff), dopo le parole «a titolo professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo le parole «aventi corso legale» sono aggiunte le seguenti: «o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»; g) all', comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente: «ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»; h) all', comma 2, lettera qq), dopo le parole «non emessa» sono inserite le seguenti: «nè garantita» e dopo le parole «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o per finalità di investimento»; i) all', dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»; l) all', comma 2: 1) la lettera r), è soppressa; 2) alla lettera t), le parole «e di imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; 3) alla lettera u), le parole «e le imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; m) all', dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società»; n) all', comma 5: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»; 2) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»; 3) alla lettera e), dopo le parole «ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte le seguenti: «, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;»; 4) alla lettera i), le parole «, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» sono soppresse; 5) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»; o) all', dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.». 2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3: 1) dopo le parole «attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,»; 2) alla lettera c), dopo le parole «attività principale» sono inserite le seguenti: «, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma»; b) all', comma 7, terzo periodo, dopo le parole «e il seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte»; c) all'articolo 7, comma 2: 1) alla lettera b), dopo le parole «per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa»; 2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,» sono soppresse; d) all'articolo 7, comma 3, le parole «, ad accesso riservato,» sono soppresse; e) all'articolo 7, comma 4: 1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro» sono inserite le seguenti: «nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro» e dopo le parole «dei predetti soggetti obbligati» sono aggiunte le seguenti: «o della società capogruppo»; 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore: a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo; b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari. 4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo. 4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche. 4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. 4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»; f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,» sono sostituite dalle seguenti: «371-bis del codice di procedura penale»; g) all'articolo 9, comma 4: 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»; h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; i) all'articolo 9, comma 7, le parole «delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»; l) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni», sono inserite le seguenti: «e le attribuzioni»; n) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all', comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.». 3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.»; 3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte le seguenti «nonché eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»; 4) al comma 7, dopo le parole «pregiudizio alle indagini. Le autorità di vigilanza di settore e la UIF» sono inserite le seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a),»; 5) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.»; 6) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.»; b) l'articolo 13, è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.»; c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis (Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. 2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2. 5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Art. 13-ter (Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri). - 1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.». 4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «articoli 14 e 15.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).»; b) all'articolo 16 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.».
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