Art. 1
1 / 6Campo di applicazione
In vigore dal 14 ago 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l';
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;
Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2071, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2072, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, e in particolare l', comma 1;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 135 concernente l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l';
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito denominato «regolamento».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-07-25;83#art-1