Art. 45 · Registro dell'infrastruttura
Capo VII

Art. 45

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Registro dell'infrastruttura

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'ANSFISA provvede alla pubblicazione del registro nazionale dell'infrastruttura. Tale registro indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente STI e può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni. 2. I valori dei parametri iscritti nel registro dell'infrastruttura devono essere considerati in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete. 3. L'ANSFISA provvede all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura, coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. 4. Per i fini di cui al comma 1, i gestori delle infrastrutture provvedono a mettere a disposizione dell'ANSFISA, con la periodicità e nel formato da essa stabiliti coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, i dati della propria rete, aggiornandoli ogni volta si renda necessario e sono responsabili della qualità e della affidabilità di tali dati. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ed eventuali altre amministrazioni interessate individuate da ANSFISA, possono accedere ai dati contenuti nel registro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-45