Capo VI
Art. 42
42 / 51Organismi designati
In vigore dal 26 giu 2019
1. I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresì agli organismi designati a norma dell', comma 8, salvo il fatto che le competenze richieste al suo personale ai sensi dell', comma 1, lettera c), sono riferite alle norme nazionali e che, tra i documenti da tenere a disposizione dell'Autorità di notifica a norma dell', comma 4, sono inclusi i documenti relativi ai lavori realizzati da società affiliate o enti subappaltatori in relazione alle pertinenti norme nazionali.
2. Gli obblighi operativi di cui all' si estendono anche agli organismi designati salvo per il fatto che tali obblighi si riferiscono a norme nazionali invece che alle STI. L'obbligo di informazione di cui all', comma 1, si applica altresì agli organismi designati che coerentemente informano i soggetti pertinenti.
3. Se l'Autorità di notifica ha accertato o è stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del fatto che un organismo designato non soddisfa più le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione della gravità dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi.
4. La designazione degli organismi avviene secondo le modalità indicate nell'Allegato V.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-42