Art. 37 · Procedura di notifica
Capo VI

Art. 37

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Procedura di notifica

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'Autorità di notifica di cui all' notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32. 2. La notifica di cui al comma 1 include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'indicazione del prodotto o dei prodotti interessati, nonché il relativo certificato di accreditamento. 3. L'organismo di valutazione della conformità può svolgere attività di organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica. 4. Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. 5. All'organismo notificato viene assegnato un numero di identificazione unico dalla Commissione europea, anche se è notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.
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