Art. 35 · Organismi interni accreditati
Capo VI

Art. 35

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Organismi interni accreditati

In vigore dal 26 giu 2019
1. I richiedenti possono far eseguire attività di valutazione della conformità da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente interessato e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta. 2. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti: a) è accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; b) esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno parte, sono identificabili a livello dell'organizzazione e hanno metodi o procedure di elaborazione delle relazioni che garantiscano la loro imparzialità; tale aspetto è dimostrato all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano; c) nè esso nè il suo personale sono responsabili della progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione dei prodotti che valutano e non partecipano ad attività che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrità nelle attività di valutazione che svolgono; d) fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. 3. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte e l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano l'Autorità di notifica del suo accreditamento.
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