Art. 31 · Imparzialità degli organismi di valutazione della conformità
Capo VI

Art. 31

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Imparzialità degli organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 26 giu 2019
1. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo e indipendente dall'organizzazione o dal fabbricante del prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione di imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere ritenuto organismo di valutazione della conformità a condizione che dimostri la propria indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 2. L'imparzialità dell'organismo di valutazione della conformità, dei suoi dirigenti e del personale addetto alle valutazioni è costantemente garantita, anche attraverso un meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità formalmente documentato attraverso uno specifico comitato di salvaguardia. 3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi dirigenti ed il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformità non possono rivestire il ruolo di progettista, fabbricante, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore e di manutentore dei prodotti che l'organismo valuta, nè di mandatario di uno di questi soggetti. L'Organismo di valutazione, nelle proprie attività, può impiegare anche prodotti che ha già valutato in ambito di impiego ferroviario. 4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi dirigenti e il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformità non sono coinvolti direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, immissione sul mercato, installazione, utilizzo o manutenzione di detti prodotti, nè rappresentano i soggetti coinvolti in tali attività. Essi non svolgono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo è notificato, con particolare riferimento ai servizi di consulenza. 5. L'organismo di valutazione della conformità assicura che le attività delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità. 6. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale svolgono le attività di valutazione della conformità con la massima integrità professionale e con la necessaria competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia condizionamento ed incentivo, in particolare di ordine economico, che possa influenzarne il giudizio o influire sui risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare ad opera di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-31