Art. 3 · Definizioni
Capo I

Art. 3

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Definizioni

In vigore dal 26 giu 2019
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria ed i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte di tutte le reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano su di esse; b) «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni, garantendo i livelli di prestazione specificati; c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali; d) «rete»: linee, stazioni, terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario italiano; e) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II; f) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale rotabile ed il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo; g) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali; h) «prodotto»: un prodotto ottenuto tramite un processo di fabbricazione, inclusi i componenti di interoperabilità ed i sottosistemi; i) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'Allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce; l) «specifica europea»: una specifica che rientra in una delle seguenti categorie: una specifica tecnica comune, quale definita nell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una specifica tecnica europea di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una norma europea quale definita all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; m) «Specifica Tecnica di Interoperabilità - STI» (Technical Specification for Interoperability - TSI): una regola tecnica europea adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, avente ad oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea; n) «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o permanenti, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema ferroviario esistente, in particolare le linee e le reti ferroviarie isolate dalla rete del resto dell'Unione europea, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli che provengono da Paesi terzi o che sono ivi destinati; o) «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte, che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica, qualora tale documentazione tecnica sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; p) «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; q) «sistema ferroviario esistente»: l'infrastruttura costituita dalle linee e dagli impianti fissi delle reti ferroviarie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché i veicoli di ogni categoria e origine che percorrono tale infrastruttura; r) «sostituzione nell'ambito della manutenzione»: sostituzione di componenti con elementi aventi funzione e prestazioni identiche a quelle del componente sostituito, nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva; s) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia sia su infrastrutture ferroviarie; t) «messa in servizio»: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema è messo in servizio operativo; u) «ente appaltante»: ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione ovvero la costruzione, oppure, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema; v) «detentore»: una persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo diritto ad utilizzarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed è registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all' della direttiva (UE) 2016/797; z) «richiedente»: una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, sia essa un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un'altra persona fisica o giuridica, come un fabbricante, un proprietario o un detentore. Ai fini dell', per «richiedente» si intende un ente appaltante o un fabbricante, oppure i loro mandatari. Ai fini dell', per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica che richiede la decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) per l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di apparecchiature ERTMS a terra; aa) «progetto in fase avanzata di sviluppo»: qualsiasi progetto la cui fase di progettazione o costruzione è giunta a un punto tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilità del progetto così come pianificato; bb) «norma armonizzata»: una norma europea quale definita all', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; cc) «Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria assegnati dal decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie; dd) «tipo»: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo, cui si riferisce il certificato di esame del tipo o del progetto, descritto nel pertinente modulo di verifica; ee) «serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di progetto; ff) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity in Charge of Maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, come definito ai sensi del decreto legislativo Sicurezza ferroviaria; gg) «trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale ed in generale non effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza; hh) «norme nazionali»: tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti, emanate dalle competenti Autorità, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi; ii) «stato di funzionamento di progetto»: il normale modo di funzionamento e le condizioni di degrado prevedibili, compresa l'usura, nei limiti e nelle condizioni di utilizzo specificate nei fascicoli tecnici e di manutenzione; ll) «area d'uso di un veicolo»: una o più reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo è destinato ad essere utilizzato; mm) «strumenti di conformità accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ERA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali; nn) «strumenti di conformità nazionali accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ANSFISA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto delle norme nazionali; oo) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un componente di interoperabilità, di un sottosistema o di un veicolo, in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto; pp) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; qq) «mandatario»: persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto, da un fabbricante o da un ente appaltante, un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante o ente appaltante in relazione a determinati compiti; rr) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un servizio, devono soddisfare; ss) «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all', paragrafo 1, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; tt) «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; per l'Italia è l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano di cui all' della legge 23 luglio 2009, n. 99; uu) «valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se i pertinenti requisiti, relativi a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sottosistema, a una persona o a un organismo, sono stati rispettati; vv) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che è stato notificato o designato dallo Stato membro quale responsabile delle attività di valutazione della conformità, rispettivamente, alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; zz) «persona con disabilità» e «persona a mobilità ridotta»: le persone con una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, la cui interazione con barriere può ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti su una base di uguaglianza con gli altri passeggeri, e le persone la cui mobilità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto è ridotta a causa dell'età; aaa) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; bbb) «impresa ferroviaria»: il soggetto definito ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; ccc) «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano un'infrastruttura ferroviaria privata con la rete del sistema ferroviario fino alla barriera tecnica atta a evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo e quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari di detto raccordo vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi indicati all', comma 2, lettera d); ddd) «Agenzia dell'Unione europea per le Ferrovie (European Union Agency for Railways, o ERA)»: l'organismo di cui al regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016; eee) «decreto legislativo Sicurezza ferroviaria»: il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.
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