Capo VI
Art. 28
28 / 51Prescrizioni relative alle attività di valutazione e controllo degli Organismi delegati dall'Autorità di notifica
In vigore dal 26 giu 2019
1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano può avvalersi del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano sottoscrivono una o più convenzioni per disciplinare le modalità operative e di gestione dell'attività, garantendo competenza, imparzialità, uniformità ed indipendenza.
2. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di valutazione e controllo di cui all', comma 1, sono a carico degli organismi di valutazione della conformità e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-28