Art. 26 · Non conformità di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali
Capo V

Art. 26

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Non conformità di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali

In vigore dal 26 giu 2019
1. Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase di esercizio, che un veicolo in uso non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme ad essi, potendo inoltre informarne l'ERA ed eventuali autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa ferroviaria dimostra che la non conformità sussisteva già al momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, ne informa l'ERA ed ogni altra autorità nazionale interessata preposta alla sicurezza. 2. Se l'ANSFISA, in occasione delle attività di supervisione di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, riscontra che un veicolo o un tipo di veicolo per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo o il tipo di veicolo medesimi affinché siano adottate le misure correttive necessarie ad assicurarne la conformità. L'ANSFISA informa l'ERA ed eventuali altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate, comprese quelle che si trovano in un territorio dove è in corso la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo dello stesso tipo. 3. Qualora le misure correttive applicate dalle imprese ferroviarie ai sensi dei commi 1 e 2 non garantiscano la conformità ai requisiti essenziali applicabili e qualora tale non conformità porti ad un rischio grave per la sicurezza, l'ANSFISA può adottare temporanee ed adeguate misure di sicurezza, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'autorizzazione del tipo di un veicolo. Tali misure possono essere oggetto dell'arbitrato di cui all', comma 8 e, comunque, avverso le stesse è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ANSFISA può, a seguito di una revisione dell'efficacia delle misure adottate per affrontare il rischio grave per la sicurezza, revocare o modificare l'autorizzazione da essa rilasciata, qualora risulti che originariamente non era soddisfatto un requisito essenziale. A tale scopo, l'ANSFISA notifica la propria decisione motivata al titolare dell'autorizzazione. Entro un mese dalla notifica, il titolare può richiedere il riesame della decisione stessa. In tal caso la decisione di revoca dell'autorizzazione è temporaneamente sospesa. L'ANSFISA dispone di un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la decisione già adottata. Nel caso in cui l'ERA non concordi con l'ANSFISA in merito alla necessità di limitare o revocare l'autorizzazione, si segue la procedura di arbitrato di cui all', comma 8. Se da tale procedura risulta che l'autorizzazione del veicolo non è nè limitata nè revocata, le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 3 sono sospese. 5. Se la decisione negativa dell'ERA è confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo può presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 entro il limite temporale di cui all'articolo 59 del medesimo regolamento. 6. Se la decisione negativa dell'ANSFISA è confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo può presentare ricorso entro due mesi dalla notifica di tale decisione dinanzi alla autorità giudiziaria competente. 7. Quando l'ANSFISA decide di revocare un'autorizzazione di immissione sul mercato che ha concesso, ne informa immediatamente l'ERA motivando la sua decisione. 8. La decisione dell'ERA o della competente autorità nazionale preposta alla sicurezza di revocare l'autorizzazione è riportata nel registro dei veicoli ai sensi dell' o, in caso di autorizzazione di un tipo di veicolo, nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797. L'ANSFISA, per quanto di competenza, informa le imprese ferroviarie che utilizzano veicoli dello stesso tipo del veicolo o del tipo di veicolo oggetto di revoca. Tali imprese ferroviarie anzitutto verificano se vi sia lo stesso problema di non conformità. In tal caso si applica la procedura di cui al presente articolo. 9. Quando è revocata un'autorizzazione di immissione sul mercato, il veicolo interessato non viene più utilizzato e la sua area d'uso non viene estesa. Quando è revocata un'autorizzazione di tipo di veicolo, i veicoli costruiti su tale base non sono immessi sul mercato oppure, qualora siano già presenti sul mercato, vengono ritirati. Può essere richiesta una nuova autorizzazione sulla base della procedura di cui all', in caso di singoli veicoli, o all', in caso di un tipo di veicolo. 10. Qualora, nei casi di cui ai commi 1 o 2, la non conformità ai requisiti essenziali sia limitata ad una parte dell'area d'uso del veicolo interessato e tale non conformità fosse già presente nel momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, quest'ultima viene modificata in modo da escludere le parti dell'area d'uso interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-26