Art. 22 · Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato
Capo V

Art. 22

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Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato

In vigore dal 26 giu 2019
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all', il veicolo è registrato, su richiesta del detentore, nell'idoneo registro dei veicoli di cui all' prima che sia utilizzato per la prima volta. 2. Quando l'area d'uso è limitata al solo territorio italiano, nelle more della realizzazione del registro europeo dei veicoli di cui all', il veicolo è registrato nel registro nazionale. Quando l'area d'uso copre il territorio di più di uno Stato membro, il veicolo è registrato in uno degli Stati membri interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-22