Art. 20 · Immissione sul mercato di sottosistemi mobili
Capo V

Art. 20

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Immissione sul mercato di sottosistemi mobili

In vigore dal 26 giu 2019
1. Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili soltanto se sono progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e provvede, in particolare, all'ottenimento della pertinente dichiarazione di verifica di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-20