Capo IV
Art. 14
14 / 51Notifica delle norme nazionali
In vigore dal 26 giu 2019
1. L'ANSFISA, attraverso il sistema informatico appropriato di cui all' del regolamento (UE) 2016/796, notifica alla Commissione e all'ERA le norme nazionali di cui all', comma 2, nei seguenti casi:
a) ogni volta che dette norme sono modificate;
b) quando è stata presentata una nuova domanda per la deroga alle STI a norma dell';
c) quando dette norme sono abrogate a seguito della pubblicazione o revisione di una STI.
2. L'ANSFISA assicura che le norme nazionali di cui al comma 1, comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e le reti, siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con una terminologia che possa essere compresa da tutte le parti interessate.
3. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle materie di rispettiva competenza, possono predisporre nuove norme nazionali nei seguenti casi:
a) qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali;
b) quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a un incidente.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono il progetto di nuova norma nazionale all'ERA e alla Commissione europea, attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796, in tempo utile ed in linea con i termini di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796, prima della prevista introduzione della nuova norma proposta e fornendo una motivazione per la sua introduzione. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurano che il progetto sia sufficientemente sviluppato per permettere all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
5. Quando una nuova norma nazionale è adottata, viene notificata all'ERA e alla Commissione europea attraverso il sistema informatico di cui al comma 1.
6. In caso di misure preventive urgenti, l'ANSFISA può adottare e applicare immediatamente una nuova norma. Tale norma è notificata attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 ed è sottoposta alla valutazione dell'ERA in conformità dell', paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/796.
7. In caso di notifica di una norma nazionale di cui al comma 1 oppure di una nuova norma, la sua necessità è giustificata con l'esigenza di soddisfare un requisito essenziale non già contemplato dalla pertinente STI.
8. Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate ma, in tal caso, le stesse sono riportate nei registri dell'infrastruttura di cui all' e nel prospetto informativo della rete è indicato dove sono pubblicate tali norme e restrizioni.
9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo sono esentate dalla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-14