Art. 7 · Norme nazionali in materia di sicurezza
Capo II

Art. 7

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Norme nazionali in materia di sicurezza

In vigore dal 16 giu 2019
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA per quanto di competenza, riesamina, anche ai fini di quanto previsto dall', comma 2, lettera b), le norme nazionali già notificate entro il 15 giugno 2016 ai sensi della direttiva 2004/49/CE e, con apposito provvedimento, indica conseguentemente le norme nazionali, diverse da quelle emanate con regolamento governativo o atto legislativo, che continuano ad applicarsi qualora: a) rientrano in una delle tipologie di cui all'allegato II; b) sono conformi al diritto dell'Unione europea, compresi in particolare le STI, i CST e i CSM; c) non danno luogo a discriminazione arbitraria o a una dissimulata restrizione delle operazioni di trasporto ferroviario tra Stati membri. 2. In esito al riesame di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA, con il provvedimento di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera b), abroga o dichiara inefficaci le norme nazionali diverse da quelle emanate con regolamento governativo o atto legislativo: a) che non sono state notificate o che non soddisfano le condizioni specificate al comma 1. A tal fine, può avvalersi dello strumento di gestione delle norme di cui all', comma 4, del regolamento (UE) 2016/796 e può chiedere all'ERA di esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1; b) rese superflue dal diritto dell'Unione europea, comprese in particolare le STI, i CST e i CSM. A tal fine, può avvalersi dello strumento di gestione delle norme di cui all', comma 4, del regolamento (UE) 2016/796 e può chiedere all'ERA di esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANSFISA, nelle materie di competenza, e salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera b), possono stabilire nuove norme nazionali nei casi seguenti: a) quando norme relative ai metodi di sicurezza esistenti non sono contemplate dai CSM; b) quando norme di esercizio della rete ferroviaria non sono ancora oggetto di una STI; c) come misura preventiva d'urgenza, in particolare a seguito di un incidente o inconveniente; d) quando è necessario rivedere una norma già notificata; e) quando norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneità sotto il profilo fisico e psicologico e formazione non sono ancora coperte da una STI o dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247. 4. Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al comma 3 presentano il relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinché lo esaminino, motivandone l'introduzione, tramite il sistema informatico appropriato, in conformità all' del regolamento (UE) 2016/796, entro i termini di cui all', comma 1, di detto regolamento. Inoltre provvedono affinché il progetto di norma sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell', comma 2, del regolamento (UE) 2016/796. 5. In caso di misure preventive d'urgenza, l'ANSFISA può adottare e applicare una nuova norma immediatamente. L'ANSFISA notifica tale norma conformemente all', comma 2, del regolamento (UE) 2016/796, che è soggetta alla valutazione dell'ERA conformemente all', commi 1, 2 e 5 del suddetto regolamento. 6. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea e all'ERA le norme nazionali adottate, utilizzando il sistema informatico appropriato a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, per il tramite dell'ANSFISA, affinché le norme nazionali in vigore siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e redatte in termini comprensibili a tutte le parti interessate. 8. Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate, ma in tal caso, sono riportate nel registro dell'infrastruttura di cui al decreto legislativo interoperabilità ferroviaria e, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, sono pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo della rete. 9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. 10. Fatto salvo il comma 8, le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.
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