Art. 6 · Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza
Capo II

Art. 6

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Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza

In vigore dal 16 giu 2019
Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e le altre autorità nazionali eventualmente interessate apportano le necessarie modifiche alle norme nazionali di rispettiva competenza, nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e delle modifiche agli stessi anche per attuare almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) ed ogni CST riveduto, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi. Tali modifiche sono considerate nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani annuali di sicurezza di cui all', comma 2, lettera d). 2. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea le norme di cui al comma 1, ai sensi dell'.
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