Art. 23 · Procedura investigativa
Capo V

Art. 23

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Procedura investigativa

In vigore dal 16 giu 2019
1. L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale sui sistemi e sulle reti che rientrano nelle proprie competenze. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente oppure qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati membri, gli Organismi investigativi nazionali competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgerà l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione tra loro. Se l'indagine non è condotta dall'Organismo nazionale, esso è comunque autorizzato a partecipare all'indagine stessa e ad avere accesso ai relativi risultati. 2. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono, ove opportuno, invitati a partecipare ad un'indagine quando sia implicata nell'incidente o nell'inconveniente un'impresa ferroviaria che è stabilita e ha ottenuto una licenza di esercizio in uno di questi Stati membri, oppure, sia implicato nell'incidente o nell'inconveniente un veicolo registrato o mantenuto in uno di questi Stati membri. In tali casi, gli organismi investigativi degli altri Stati membri possono, se richiesto, assistere alla raccolta delle prove da parte dell'Organismo investigativo. Fermo restando il pieno rispetto della vigente normativa nazionale, agli organismi investigativi di Stati membri invitati è dato accesso per il tramite dell'Organismo investigativo nazionale, alle informazioni e alle prove necessarie che consentono loro di partecipare effettivamente all'indagine. 3. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, pone in essere i mezzi e le risorse operative e tecniche necessarie per lo svolgimento dell'indagine, a cura e spese dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura interessati. 4. L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. In particolare, il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'ANSFISA, l'ERA, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i soggetti responsabili della manutenzione, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti, forniscono all'Organismo investigativo le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine. Fermo restando quanto previsto dall', comma 4, l'Organismo investigativo tiene conto delle esigenze delle vittime e dei loro parenti e li tiene informati dell'indagine, dei relativi progressi e dei progetti di relazione. I soggetti coinvolti sopraindicati possono, per quanto fattibile, presentare per iscritto osservazioni e pareri sull'indagine. 5. L'Organismo investigativo conclude le proprie verifiche sul luogo dell'incidente il più rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla al più presto ai servizi di trasporto ferroviario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50#art-23