Capo V
Art. 22
22 / 34Disciplina del procedimento dell'indagine
In vigore dal 16 giu 2019
1. Gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il proprio compito nel modo più efficiente e nel più breve tempo possibile e agiscono, nei limiti del proprio mandato, in qualità di pubblici ufficiali, conducendo l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti. L'attività degli investigatori è svolta in collaborazione con quella della polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, ai soli fini dell'indagine, gli investigatori possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonché, ove necessario, dei soggetti di cui all'. Con successivo atto dell'Organismo investigativo è disciplinato il rilascio agli investigatori incaricati di un documento che garantisce ad essi l'accesso all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli, specificandone le modalità.
2. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità autorizza gli investigatori incaricati a svolgere i compiti di cui al presente comma, assicurando la piena collaborazione tra gli investigatori incaricati dall'Organismo e le Autorità responsabili delle inchieste giudiziarie. Gli investigatori possono, previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, accedere tempestivamente alle informazioni e alle prove pertinenti per l'indagine nelle modalità e nei limiti indicati dalla stessa Autorità giudiziaria. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito agli investigatori autorizzati di:
a) accedere immediatamente al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonché al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico;
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;
c) acquisire senza limitazioni, e utilizzare, il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico;
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;
e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
f) sentire il personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente e altri testimoni, garantendo la riservatezza dell'identità;
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dei soggetti responsabili della manutenzione interessati, nonché dell'ANSFISA.
3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e dal giudice procedente, al termine delle stesse indagini. L'esercizio delle attività e dei poteri degli investigatori incaricati non ostacola l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale rischia di modificare, alterare o distruggere tali elementi probatori, per essi è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. A tale fine, specifici accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria per disciplinare gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui al comma 2, nel rispetto della reciproca indipendenza.
4. Allorchè l'indagine interessa veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo può richiedere all'ERA tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune.
Storico versioni
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