Art. 21 · Obbligo di indagine
Capo V

Art. 21

21 / 34

Obbligo di indagine

In vigore dal 16 giu 2019
1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano. 2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in simili circostanze, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui in particolare guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilità del sistema ferroviario italiano. L'Organismo investigativo decide se indagare in merito ad un siffatto incidente o inconveniente tenendo conto dei seguenti elementi: a) gravità dell'incidente o inconveniente; b) riconducibilità ad una serie di altri incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; c) impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria; d) richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'ANSFISA o delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La portata delle indagini e le procedure da seguire sono stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli ed in funzione delle conclusioni che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza. 4. L'indagine non è sostitutiva di quelle che potrebbero essere svolte in merito dall'Autorità giudiziaria e non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50#art-21