Art. 13 · Manutenzione dei veicoli
Capo III

Art. 13

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Manutenzione dei veicoli

In vigore dal 16 giu 2019
1. A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, è assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione (Entity in charge of maintenance - ECM) e tale soggetto è registrato nel registro dei veicoli conformemente all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797. 2. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell', il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in condizioni sicure per la circolazione. A tal fine, l'ECM pone in essere un sistema di manutenzione per tali veicoli, mediante il quale: a) assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità al dossier di manutenzione di ciascun veicolo e ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI pertinenti; b) mette in atto i necessari metodi di valutazione del rischio definiti nei pertinenti CSM, ove appropriato cooperando con altri soggetti; c) provvede affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM per il monitoraggio di cui all', comma 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798 e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali di cui è data comunicazione su richiesta dell'ERA o dell'ANSFISA; d) assicura la tracciabilità delle attività di manutenzione. 3. Il sistema di manutenzione è composto dalle seguenti funzioni: a) la funzione di «gestione», per supervisionare e coordinare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e assicurare lo stato di sicurezza del veicolo nel sistema ferroviario; b) la funzione di «sviluppo della manutenzione», per gestire la documentazione relativa alla manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e di esercizio, così come delle prestazioni e dell'esperienza maturata; c) la funzione di «gestione della manutenzione della flotta», per gestire la rimozione dall'esercizio del veicolo che è sottoposto a manutenzione e il suo ritorno in esercizio dopo la manutenzione; d) la funzione di «esecuzione della manutenzione», per eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di parti di esso, inclusa la documentazione relativa alla re-immissione in servizio. 4. Il soggetto responsabile della manutenzione assicura che tutte le funzioni di cui al comma 3 siano conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione di cui all'allegato III ed effettua esso stesso la funzione di gestione, fatta salva la possibilità di esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) del medesimo comma, o loro parti, ad altri enti appaltanti, tra cui le officine di manutenzione. 5. Le officine di manutenzione applicano le sezioni pertinenti dell'allegato III, identificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell', comma 8, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, che corrispondono a funzioni e attività che dovranno essere certificate. 6. Nel caso di carri merci, e, dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui all', comma 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798, nel caso di altri veicoli, ciascun soggetto responsabile della manutenzione svolge la propria attività a seguito del rilascio di apposito certificato (certificato ECM), valido in tutta l'Unione europea, da parte di un organismo accreditato o riconosciuto o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i processi di accreditamento e di riconoscimento dei processi di certificazione si basano su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità; b) il sistema di certificazione fornisce la prova che il soggetto responsabile della manutenzione ha posto in essere il sistema di manutenzione per assicurare la circolazione in condizioni di sicurezza dei veicoli della cui manutenzione è responsabile; c) la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione è basata su una valutazione della capacità dello stesso di soddisfare i pertinenti requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato III e di applicarli in modo coerente. Esso comprende un sistema di supervisione per garantire l'ininterrotta conformità ai requisiti e ai criteri di valutazione summenzionati dopo il rilascio del certificato ECM; d) la certificazione delle officine di manutenzione si basa sul rispetto delle pertinenti sezioni dell'allegato III applicate alle corrispondenti funzioni e attività che dovranno essere certificate. 7. Ove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 può essere verificato dall'ANSFISA nel corso dei procedimenti di cui agli o 11 e annotato sui certificati rilasciati in base ai medesimi articoli. 8. Le attività connesse con la valutazione del rischio di cui al comma 2, lettere b) e c), e quelle previste dall', comma 3, lettera e), svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 e successive modifiche, nonché le attività di cui al precedente comma 6, svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011, sono effettuate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. L'Ente unico nazionale di accreditamento svolge le attività periodiche di verifica del mantenimento dei requisiti da parte di detti organismi. 9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive con ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento una o più convenzioni per disciplinare i procedimenti amministrativi e le attività di cui al comma 8, garantendo competenza, imparzialità, uniformità ed indipendenza. Con l'obiettivo di disporre di personale competente per garantire l'adeguata esecuzione dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento utilizza anche le competenze specifiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA, facendone richiesta alle rispettive Amministrazioni. 10. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle suddette attività sono a carico degli organismi di valutazione della conformità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50#art-13