Capo III
Art. 10
10 / 34Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici.
In vigore dal 16 giu 2019
1. Per le attività di cui all', comma 5, l'ANSFISA e l'ERA concludono uno o più accordi di cooperazione a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796, prima che l'ERA svolga i compiti di certificazione in conformità all', comma 3, della direttiva (UE) 2016/798. Gli accordi di cooperazione sono accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza.
2. Gli accordi di cooperazione contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da ottenere, i limiti di tempo per la loro realizzazione e una ripartizione delle tariffe. Possono includere altresì specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi a carico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50#art-10