Art. 26 · Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 26

26 / 37

Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 178 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»; b) al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,»; c) al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite dalle seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole «cinque anni» sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione,» e, dopo le parole «fonda l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto,»; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.»; e) il comma 5 è abrogato; f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-26