Art. 24
24 / 37Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 176 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo la parola «domanda» è inserita la seguente: «o»;
2) alla lettera b), dopo la parola «lettere» è inserita la seguente: «c),»;
3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se è stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l'atto di nomina è depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione.»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a) dopo le parole «registrazione del marchio» sono inserite le seguenti: «, della denominazione di origine o della indicazione geografica» e la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole «brevetti e marchi» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter)»;
3) la lettera d) è abrogata;
c) al comma 5, le parole «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), d), e) ed f), e dall', comma 1, lettera c)-bis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-24