Art. 20 · Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 20

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Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 156 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all', comma 1, lettera b);»; b) al comma 1, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.».
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