Art. 19
19 / 37Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
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