Art. 16
16 / 37Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 135 del codice della proprietà industriale, ovunque ricorrano, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e al comma 1, le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento» sono soppresse.
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