Art. 14
14 / 37Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 122 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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