Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 86
104 / 415Moratoria nel concordato in continuità
In vigore dal 15 lug 2022
1. Fermo quanto previsto nell', il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-86