Art. 83 · Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione
Parte PrimaTitolo IVCapo IISez. III

Art. 83

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Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

In vigore dal 28 set 2024
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli , provvede ai sensi dell'. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta... dal pubblico ministero. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'.

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