Parte Prima›Titolo IV›Capo II›Sez. III
Art. 83
97 / 415Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione
In vigore dal 28 set 2024
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli , provvede ai sensi dell'.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta... dal pubblico ministero.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-83