Art. 8 · Durata massima delle misure protettive
Parte PrimaTitolo ICapo IISez. III

Art. 8

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Durata massima delle misure protettive

In vigore dal 15 lug 2022
1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-8