Parte Quarta›Titolo X
Art. 389
413 / 415Entrata in vigore
In vigore dal 28 feb 2023
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36.
2. Gli , comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli , comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto , comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-389