Art. 386 · Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005
Parte TerzaTitolo X

Art. 386

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Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005

In vigore dal 15 lug 2022
1. All' del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,» b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all' ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell', comma 3, lettera b). 1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.».
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