Art. 370 · Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Parte PrimaTitolo XCapo V

Art. 370

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Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

In vigore dal 15 lug 2022
l. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»; b) all', comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»; c) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell', primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell' del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell', terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell' del codice della crisi e dell'insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell', secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell', comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»; 4) al comma 4, le parole «nell' della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell' del codice della crisi e dell'insolvenza»; d) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»; 2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall' della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall' del medesimo codice»; e) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»; 2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»; f) all', comma 2, le parole «dagli della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli del codice della crisi e dell'insolvenza»; g) all', le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»; h) all', le parole «dagli della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli del codice della crisi e dell'insolvenza»; i) all', comma 1, le parole «dall' della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall' del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall', secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall', comma 2, del medesimo codice»; l) all', comma 6, le parole «all', primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all', comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»; m) all', al comma 1, primo periodo, le parole «dall' della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall' del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell', comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell', comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»; n) all', comma 1, le parole «dell', secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell', comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»; o) all', comma 3, le parole «Si applica l' della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli del codice della crisi e dell'insolvenza»; p) all', comma 3, le parole «all', secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all' del codice della crisi e dell'insolvenza»; q) all', comma 1, le parole «dall' della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all' del codice della crisi e dell'insolvenza»; r) all', comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo67dellalegge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo , che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all', comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all', comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»; s) all', comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
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