Art. 34 · Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
Parte PrimaTitolo IIICapo III

Art. 34

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Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

In vigore dal 15 lug 2022
1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'. 2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. 3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all', salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata. 4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-34