Art. 339 · Mercato di voto
Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 339

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Mercato di voto

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-339