Art. 336 · Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 336

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Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-336