Art. 335 · Accettazione di retribuzione non dovuta
Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 335

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Accettazione di retribuzione non dovuta

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-335