Art. 334 · Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.
Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 334

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Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

In vigore dal 15 lug 2022
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. 2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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