Art. 330 · Fatti di bancarotta semplice
Parte PrimaTitolo IXCapo II

Art. 330

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Fatti di bancarotta semplice

In vigore dal 15 lug 2022
1. Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-330