Art. 328 · Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
Parte PrimaTitolo IXCapo I

Art. 328

352 / 415

Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

In vigore dal 15 lug 2022
1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-328