Parte Prima›Titolo IX›Capo I
Art. 327
351 / 415Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
In vigore dal 15 lug 2022
1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all', nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli , comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-327