Parte Prima›Titolo IX›Capo I
Art. 324
348 / 415Esenzioni dai reati di bancarotta
In vigore dal 15 lug 2022
1. Le disposizioni di cui agli , comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell', nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-324