Parte Prima›Titolo VIII
Art. 319
343 / 415Sequestro conservativo
In vigore dal 15 lug 2022
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell' del codice di procedura penale sulle cose di cui all'.
2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell' del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l' e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-319