Parte Prima›Titolo VII›Capo II
Art. 304
328 / 415Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
In vigore dal 15 lug 2022
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-304