Art. 299 · Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
Parte PrimaTitolo VIICapo II

Art. 299

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Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

In vigore dal 15 lug 2022
1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli , sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza. 2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all' decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza. 3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'.
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