Art. 294 · Rinvio alle norme speciali
Parte PrimaTitolo VIICapo I

Art. 294

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Rinvio alle norme speciali

In vigore dal 15 lug 2022
1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento. 3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-294