Parte Prima›Titolo V›Capo X
Art. 281
302 / 415Procedimento
In vigore dal 28 set 2024
1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all', comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli , dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede... quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all', comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell' nel termine di trenta giorni.
Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-281